(Regolamento di polizia veterinaria- art. 116)
                              Art. 116. 
 
 
  E' vietato lo scuoiamento degli animali morti  per  carbonchio  che
devono essere distrutti integralmente  in  appositi  impianti  ovvero
trattati ai sensi dell'art. 10, lettera e), del presente regolamento. 
  La paglia, i foraggi  ed  ogni  altro  materiale  inquinato  devono
essere distrutti mediante combustione. 
  Il trasporto delle spoglie degli animali carbonchiosi e' effettuato
con l'osservanza delle  norme  previste  dall'art.  40  del  presente
regolamento e delle istruzioni impartite dal veterinario comunale.