Art. 116. E' vietato lo scuoiamento degli animali morti per carbonchio che devono essere distrutti integralmente in appositi impianti ovvero trattati ai sensi dell'art. 10, lettera e), del presente regolamento. La paglia, i foraggi ed ogni altro materiale inquinato devono essere distrutti mediante combustione. Il trasporto delle spoglie degli animali carbonchiosi e' effettuato con l'osservanza delle norme previste dall'art. 40 del presente regolamento e delle istruzioni impartite dal veterinario comunale.