(Regolamento di polizia veterinaria- art. 119)
                              Art. 119. 
 
 
  Il prefetto puo' ordinare i trattamenti immunizzanti degli  animali
esposti a pericolo di contaminazione o anche  rendere  obbligatori  i
trattamenti stessi a scopo profilattico  in  tutto  o  in  parte  del
territorio provinciale.