(Regolamento di polizia veterinaria- art. 12)
                              Art. 12. 
 
 
  Il  sindaco  informa  subito  il  prefetto  dell'insorgenza   della
malattia trasmettendo le denunce a mezzo del mod. n. 1,  sez.  A,  di
cui al precedente art. 8. Deve inoltre inviare  copia  dell'ordinanza
di zona infetta eventualmente emessa. 
  Il veterinario comunale e' tenuto a  comunicare  immediatamente  al
veterinario provinciale le denunce di malattie infettive e  diffusive
o sospette di esserlo, che presentano grave pericolo per  la  sanita'
pubblica o per lo stato sanitario del bestiame. 
  Il veterinario provinciale riporta i  dati  relativi  alle  denunce
trasmesse dai comuni nell'apposito registro. 
  Il veterinario provinciale segnala al medico provinciale i casi  di
zoonosi di cui viene a conoscenza e riceve dal medico provinciale  le
segnalazioni dei casi di dette malattie manifestatesi  nell'uomo  per
predisporre, ciascuno nel campo  di  sua  competenza,  le  necessarie
misure sanitarie.