Art. 12. Il sindaco informa subito il prefetto dell'insorgenza della malattia trasmettendo le denunce a mezzo del mod. n. 1, sez. A, di cui al precedente art. 8. Deve inoltre inviare copia dell'ordinanza di zona infetta eventualmente emessa. Il veterinario comunale e' tenuto a comunicare immediatamente al veterinario provinciale le denunce di malattie infettive e diffusive o sospette di esserlo, che presentano grave pericolo per la sanita' pubblica o per lo stato sanitario del bestiame. Il veterinario provinciale riporta i dati relativi alle denunce trasmesse dai comuni nell'apposito registro. Il veterinario provinciale segnala al medico provinciale i casi di zoonosi di cui viene a conoscenza e riceve dal medico provinciale le segnalazioni dei casi di dette malattie manifestatesi nell'uomo per predisporre, ciascuno nel campo di sua competenza, le necessarie misure sanitarie.