(Regolamento di polizia veterinaria- art. 120)
                              Art. 120. 
 
 
  Nei  casi  di  carbonchio  sintomatico  si  adottano,   in   quanto
applicabili, le disposizioni contenute nel Capo precedente. 
  Le pelli degli animali colpiti da  carbonchio  sintomatico  possono
utilizzarsi  dopo  essere  state   sottoposte   ad   un   trattamento
disinfettante di riconosciuta efficacia.