Art. 122. Nei casi di salmonellosi degli animali il sindaco adotta, in tutto o in parte, i provvedimenti seguenti in conformita' del disposto dell'art. 10 del presente regolamento: a) isolamento e sequestro degli animali infetti; b) accurate disinfezioni delle stalle e particolarmente delle poste occupate dagli animali infetti, distruzione dei feti e degli invogli fetali ed idoneo trattamento delle deiezioni; c) rigorose norme igieniche per l'alimentazione, il governo e la mungitura degli animali; d) divieto di monta degli animali infetti; e) divieto di consumo del latte prodotto dagli animali infetti se non previamente risanato secondo le istruzioni da impartirsi di volta in volta. Il sequestro e' tolto, di norma, dopo la guarigione dell'animale ammalato, ma puo' essere mantenuto sino alla macellazione nel caso che l'animale risulti eliminatore di salmonelle patogene per l'uomo. Il sindaco deve segnalare tempestivamente al direttore del macello di destinazione l'inoltro degli animali infetti.