(Regolamento di polizia veterinaria- art. 122)
                              Art. 122. 
 
 
  Nei casi di salmonellosi degli animali il sindaco adotta, in  tutto
o in parte, i provvedimenti  seguenti  in  conformita'  del  disposto
dell'art. 10 del presente regolamento: 
    a) isolamento e sequestro degli animali infetti; 
    b) accurate disinfezioni delle  stalle  e  particolarmente  delle
poste occupate dagli animali infetti, distruzione dei  feti  e  degli
invogli fetali ed idoneo trattamento delle deiezioni; 
    c) rigorose norme igieniche per l'alimentazione, il governo e  la
mungitura degli animali; 
    d) divieto di monta degli animali infetti; 
    e) divieto di consumo del latte prodotto dagli animali infetti se
non previamente risanato secondo le istruzioni da impartirsi di volta
in volta. 
  Il sequestro e' tolto, di norma, dopo  la  guarigione  dell'animale
ammalato, ma puo' essere mantenuto sino alla  macellazione  nel  caso
che l'animale risulti eliminatore di salmonelle patogene per  l'uomo.
Il sindaco deve segnalare tempestivamente al direttore del macello di
destinazione l'inoltro degli animali infetti.