Art. 123. Le carni dei conigli, le carni e le uova dei volatili affetti da salmonellosi devono essere distrutte ai sensi dell'art. 10, lettera f), del presente regolamento. Per le metasalmonellosi (tifosi aviare e pullorosi) valgono le disposizioni indicate per le malattie del pollame nel successivo Capo XXVIII.