(Regolamento di polizia veterinaria- art. 123)
                              Art. 123. 
 
 
  Le carni dei conigli, le carni e le uova dei  volatili  affetti  da
salmonellosi devono essere distrutte ai sensi dell'art.  10,  lettera
f), del presente regolamento. 
  Per le metasalmonellosi (tifosi  aviare  e  pullorosi)  valgono  le
disposizioni indicate per le malattie del pollame nel successivo Capo
XXVIII.