Art. 124. Per i casi di pasteurellosi dei bovini, dei bufalini, degli ovini e dei suini sono applicabili, per quanto del caso, le disposizioni stabilite per il carbonchio ematico. Le pelli degli animali colpiti da pasteurellosi possono essere utilizzate dopo essere state sottoposte ad un trattamento disinfettante di riconosciuta efficacia. L'impiego di colture virulente o di materiale patogeno nella pratica del trattamento immunizzante contro la pasteurellosi bufalina deve aver luogo contemporaneamente entro uno stesso comprensorio e previo allontanamento degli altri animali recettivi. (Per il colera aviare valgono le disposizioni indicate per le malattie del pollame nel successivo Capo XXVIII.