(Regolamento di polizia veterinaria- art. 124)
                              Art. 124. 
 
 
  Per i casi di pasteurellosi dei bovini, dei bufalini, degli ovini e
dei suini sono applicabili, per  quanto  del  caso,  le  disposizioni
stabilite per il carbonchio ematico. 
  Le pelli degli animali  colpiti  da  pasteurellosi  possono  essere
utilizzate  dopo  essere   state   sottoposte   ad   un   trattamento
disinfettante di riconosciuta efficacia. 
  L'impiego di  colture  virulente  o  di  materiale  patogeno  nella
pratica del trattamento immunizzante contro la pasteurellosi bufalina
deve aver luogo contemporaneamente entro uno  stesso  comprensorio  e
previo allontanamento degli altri animali recettivi. 
  (Per il colera aviare  valgono  le  disposizioni  indicate  per  le
malattie del pollame nel successivo Capo XXVIII.