(Regolamento di polizia veterinaria- art. 125)
                              Art. 125. 
 
 
  Accertata l'esistenza del  mal  rossino,  il  sindaco  dispone  per
l'applicazione dei provvedimenti previsti  dall'art.  10  e,  se  del
caso, dall'art. 11 del presente regolamento. 
  Il sindaco, su richiesta degli interessati ed in seguito  a  parere
favorevole del veterinario comunale, puo' autorizzare la macellazione
dei  suini  che  non  presentano  sintomi  di  infezione   in   atto.
L'abbattimento puo' essere consentito sul posto o anche  nel  macello
comunale o in altro idoneo locale di macellazione dello stesso comune
purche'  il  trasporto  degli  animali  possa  effettuarsi   con   le
necessarie cautele. 
  Gli  animali  morti  nonche'  i  visceri,  le  carni  ed  i  grassi
dichiarati non commestibili  sono  trattati  a  norma  dell'art.  10,
lettera e), del presente regolamento.