Art. 125. Accertata l'esistenza del mal rossino, il sindaco dispone per l'applicazione dei provvedimenti previsti dall'art. 10 e, se del caso, dall'art. 11 del presente regolamento. Il sindaco, su richiesta degli interessati ed in seguito a parere favorevole del veterinario comunale, puo' autorizzare la macellazione dei suini che non presentano sintomi di infezione in atto. L'abbattimento puo' essere consentito sul posto o anche nel macello comunale o in altro idoneo locale di macellazione dello stesso comune purche' il trasporto degli animali possa effettuarsi con le necessarie cautele. Gli animali morti nonche' i visceri, le carni ed i grassi dichiarati non commestibili sono trattati a norma dell'art. 10, lettera e), del presente regolamento.