(Regolamento di polizia veterinaria- art. 128)
                              Art. 128. 
 
 
  Denunciato un caso anche sospetto di morva, il veterinario comunale
esegue immediatamente  i  necessari  accertamenti  diagnostici  e  ne
riferisce i risultati al veterinario provinciale.  Contemporaneamente
indaga sull'origine dell'infezione e  sui  rapporti  che  gli  equini
infetti  o  sospetti  possono  aver  contratto  con   altri   equini,
identifica i luoghi dove hanno sostato o sono stati ricoverati e  gli
oggetti con i quali sono venuti a contatto.