Art. 128. Denunciato un caso anche sospetto di morva, il veterinario comunale esegue immediatamente i necessari accertamenti diagnostici e ne riferisce i risultati al veterinario provinciale. Contemporaneamente indaga sull'origine dell'infezione e sui rapporti che gli equini infetti o sospetti possono aver contratto con altri equini, identifica i luoghi dove hanno sostato o sono stati ricoverati e gli oggetti con i quali sono venuti a contatto.