(Regolamento di polizia veterinaria- art. 129)
                              Art. 129. 
 
 
  In base agli accertamenti  del  veterinario  comunale,  il  sindaco
emana le ordinanze di cui all'art. 10 e, se del caso, all'art. 11 del
presente regolamento ed ordina l'esecuzione delle prove  diagnostiche
su tutti gli equini sospetti di contaminazione. 
  Gli equini riconosciuti infetti devono essere a abbattuti. 
  Nei casi in cui per la diagnosi si ricorre alla prova allergica  si
considerano  come  morvosi  gli  animali  con   reazione   nettamente
positiva. Nei casi invece di reazione dubbia, la  prova  deve  essere
ripetuta a conveniente  distanza  di  tempo  sino  a  quando  non  e'
possibile escludere o ammettere l'esistenza della morva. 
  Durante detto periodo gli animali  sospetti  devono  essere  tenuti
sotto vigilanza sanitaria. 
  E' vietato lo scuoiamento degli animali  morti  che  devono  essere
trattati a norma dell'art. 10, lettera e), del presente regolamento.