Art. 129. In base agli accertamenti del veterinario comunale, il sindaco emana le ordinanze di cui all'art. 10 e, se del caso, all'art. 11 del presente regolamento ed ordina l'esecuzione delle prove diagnostiche su tutti gli equini sospetti di contaminazione. Gli equini riconosciuti infetti devono essere a abbattuti. Nei casi in cui per la diagnosi si ricorre alla prova allergica si considerano come morvosi gli animali con reazione nettamente positiva. Nei casi invece di reazione dubbia, la prova deve essere ripetuta a conveniente distanza di tempo sino a quando non e' possibile escludere o ammettere l'esistenza della morva. Durante detto periodo gli animali sospetti devono essere tenuti sotto vigilanza sanitaria. E' vietato lo scuoiamento degli animali morti che devono essere trattati a norma dell'art. 10, lettera e), del presente regolamento.