(Regolamento di polizia veterinaria- art. 13)
                              Art. 13. 
 
 
  Il prefetto, allo scopo di, prevenire  o  reprimere  la  diffusione
delle malattie indicate  nel  precedente  art.  11,  stabilisce,  ove
occorra ed a complemento dei provvedimenti adottati  dal  sindaco,  i
limiti di una zona di protezione che puo' interessare  il  territorio
anche di piu' comuni. 
  L'ordinanza, relativa deve contenere le misure ritenute  idonee  ad
arginare  la  diffusione  della  malattia  e,  se  necessario,  anche
l'obbligo della visita periodica e delle  disinfezioni  dei  ricoveri
animali situati nell'ambito della zona di protezione,  da  parte  del
veterinario comunale. 
  L'ordinanza anzidetta viene comunicata al sindaco o ai sindaci  dei
comuni interessati perche' provvedano  alla  sua  esecuzione  e,  per
conoscenza, ai prefetti delle province limitrofe.