Art. 13. Il prefetto, allo scopo di, prevenire o reprimere la diffusione delle malattie indicate nel precedente art. 11, stabilisce, ove occorra ed a complemento dei provvedimenti adottati dal sindaco, i limiti di una zona di protezione che puo' interessare il territorio anche di piu' comuni. L'ordinanza, relativa deve contenere le misure ritenute idonee ad arginare la diffusione della malattia e, se necessario, anche l'obbligo della visita periodica e delle disinfezioni dei ricoveri animali situati nell'ambito della zona di protezione, da parte del veterinario comunale. L'ordinanza anzidetta viene comunicata al sindaco o ai sindaci dei comuni interessati perche' provvedano alla sua esecuzione e, per conoscenza, ai prefetti delle province limitrofe.