Art. 130. Il veterinario provinciale, controllati i risultati delle indagini e degli accertamenti diagnostici indicati nei precedenti articoli ed i provvedimenti del sindaco, ne riferisce al prefetto con l'indicazione del valore da attribuire agli equini riconosciuti morvosi in base alla gravita' ed allo stadio della malattia e tenendo specialmente conto dell'utile economico che l'animale potrebbe ancora dare al proprietario se non fosse effettuato l'abbattimento. Il prefetto provvede all'emanazione del decreto di abbattimento e determina la misura dell'indennita' prevista dal disposto dell'art. 265 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265.