Art. 133. I provvedimenti sanitari disposti dal sindaco sono revocati, con le modalita' stabilite dal 1° comma dell'art. 16 del presente regolamento, quando l'esito di due prove diagnostiche, eseguite a distanza di almeno 40 giorni l'una dall'altra, risulta negativo per tutti gli equini della scuderia o dell'allevamento dove si sono manifestati casi di morva.