(Regolamento di polizia veterinaria- art. 136)
                              Art. 136. 
 
 
  Il sindaco, ricevuta la denuncia di un caso anche sospetto di morbo
coitale  maligno,  dispone  l'immediato  intervento  del  veterinario
comunale per l'accertamento clinico  e  sierologico  della  malattia;
inoltre, a complemento dei  provvedimenti  di  cui  all'art.  10  del
presente regolamento, prescrive: 
    a) la visita clinica, ed eventualmente l'esame sierologico, degli
equini da riproduzione che, negli ultimi 12 mesi, possono avere avuto
contatti sessuali con soggetti ammalati; 
    b) il divieto di monta per gli stalloni, le cavalle  e  le  asine
ammalate o sospette di malattia; 
    c) la cura, sotto il  controllo  del  veterinario  comunale,  dei
soggetti ammalati e la loro marcatura  da  praticarsi  sullo  zoccolo
anteriore destro con marchio a fuoco portante la  sigla  M.C.M.  Sono
esclusi dall'obbligo della cura e della marcatura i  soggetti  che  i
proprietari preferiscono sottoporre alla castrazione o abbattere. 
  Durante il trattamento terapeutico e' vietato il  trasferimento  in
altri comuni degli equini ammalati. Detto trasferimento  puo'  essere
autorizzato dal prefetto con le norme degli  articoli  14  e  15  del
presente regolamento. 
  I provvedimenti sopra indicati possono essere revocati: 
    a) per gli stalloni, le cavalle e le asine ammalati  che,  ad  un
anno di distanza dall'inizio della cura, risultano guariti  all'esame
clinico e sierologico; 
    b) per gli stalloni, le cavalle e le asine che  hanno  presentano
sintomi  sospetti  di   malattia,   quando   tre   successive   prove
sierologiche, da ripetersi a conveniente  distanza  di  tempo,  hanno
dato risultato nettamente negativo; 
    c)  per  gli  stalloni,  le  cavalle  e  le  asine  sospetti   di
contaminazione,  quando  l'infezione  e'  risultata  inesistente  nei
soggetti con i quali avevano avuto contatti sessuali  ovvero  quando,
pur non avendo avuto detti  contatti,  non  hanno  presentato  alcuna
manifestazione della malattia per il periodo di mesi 6 e  purche'  la
prova sierologica, eseguita per 3 volte durante detto periodo,  abbia
dato risultato negativo.