Art. 136. Il sindaco, ricevuta la denuncia di un caso anche sospetto di morbo coitale maligno, dispone l'immediato intervento del veterinario comunale per l'accertamento clinico e sierologico della malattia; inoltre, a complemento dei provvedimenti di cui all'art. 10 del presente regolamento, prescrive: a) la visita clinica, ed eventualmente l'esame sierologico, degli equini da riproduzione che, negli ultimi 12 mesi, possono avere avuto contatti sessuali con soggetti ammalati; b) il divieto di monta per gli stalloni, le cavalle e le asine ammalate o sospette di malattia; c) la cura, sotto il controllo del veterinario comunale, dei soggetti ammalati e la loro marcatura da praticarsi sullo zoccolo anteriore destro con marchio a fuoco portante la sigla M.C.M. Sono esclusi dall'obbligo della cura e della marcatura i soggetti che i proprietari preferiscono sottoporre alla castrazione o abbattere. Durante il trattamento terapeutico e' vietato il trasferimento in altri comuni degli equini ammalati. Detto trasferimento puo' essere autorizzato dal prefetto con le norme degli articoli 14 e 15 del presente regolamento. I provvedimenti sopra indicati possono essere revocati: a) per gli stalloni, le cavalle e le asine ammalati che, ad un anno di distanza dall'inizio della cura, risultano guariti all'esame clinico e sierologico; b) per gli stalloni, le cavalle e le asine che hanno presentano sintomi sospetti di malattia, quando tre successive prove sierologiche, da ripetersi a conveniente distanza di tempo, hanno dato risultato nettamente negativo; c) per gli stalloni, le cavalle e le asine sospetti di contaminazione, quando l'infezione e' risultata inesistente nei soggetti con i quali avevano avuto contatti sessuali ovvero quando, pur non avendo avuto detti contatti, non hanno presentato alcuna manifestazione della malattia per il periodo di mesi 6 e purche' la prova sierologica, eseguita per 3 volte durante detto periodo, abbia dato risultato negativo.