Art. 137. Il prefetto, allo scopo di prevenire la diffusione della malattia, puo', ai sensi dell'art. 13 del presente regolamento, fissare i limiti della zona di protezione e disporre: a) l'esame clinico e, se del caso, anche quello sierologico di tutti gli equini da riproduzione; b) il divieto di monta per i riproduttori che non vengono sottoposti a trattamento chemioterapico. Dei provvedimenti ordinati rispettivamente dal sindaco e dal prefetto e della loro revoca deve essere data comunicazione al Deposito cavalli stalloni della circoscrizione.