(Regolamento di polizia veterinaria- art. 137)
                              Art. 137. 
 
 
  Il prefetto, allo scopo di prevenire la diffusione della  malattia,
puo', ai sensi dell'art.  13  del  presente  regolamento,  fissare  i
limiti della zona di protezione e disporre: 
    a) l'esame clinico e, se del caso, anche  quello  sierologico  di
tutti gli equini da riproduzione; 
    b) il divieto  di  monta  per  i  riproduttori  che  non  vengono
sottoposti a trattamento chemioterapico. 
  Dei  provvedimenti  ordinati  rispettivamente  dal  sindaco  e  dal
prefetto e della  loro  revoca  deve  essere  data  comunicazione  al
Deposito cavalli stalloni della circoscrizione.