(Regolamento di polizia veterinaria- art. 138)
                              Art. 138. 
 
 
  Ai fini dell'obbligo della denuncia sono da considerare sospetti di
tricomoniasi i casi di ripetuti e frequenti  ritorni  di  calore,  di
aborti precoci e di  processi  infiammatori  a  carico  degli  organi
genitali nei riproduttori. 
  In attesa delle istruzioni del veterinario comunale  la  monta  dei
bovini sospetti deve essere sospesa. 
  Accertata la tricomoniasi  dal  veterinario  comunale,  il  sindaco
dispone,  oltre  a  quelli  previsti  dall'art.   10   del   presente
regolamento ed in quanto applicabili, i seguenti provvedimenti: 
    a) controllo dei registri di monta; 
    b) esame clinico di tutti i bovini  da  riproduzione  delle  zone
ritenute infette, integrato, se del caso, da prove sperimentali; 
    c)  esclusione  dalla  monta  degli  animali  ammalati   sino   a
guarigione accertata; 
    d) divieto di monta, delle bovine di stalle infette con  tori  di
allevamenti sani o di pubbliche stazioni di  monta  ed  applicazione,
ove possibile, della fecondazione artificiale; 
    e) obbligo della, cura degli animali ammalati sotto il  controllo
del veterinario comunale: 
      f) divieto di fare pascolare bovini da riproduzione  di  gruppi
ammalati con quelli di gruppi sani; 
      g)  distruzione  del  materiale  espulso  con  gli   aborti   e
disinfezione dei locali.