Art. 138. Ai fini dell'obbligo della denuncia sono da considerare sospetti di tricomoniasi i casi di ripetuti e frequenti ritorni di calore, di aborti precoci e di processi infiammatori a carico degli organi genitali nei riproduttori. In attesa delle istruzioni del veterinario comunale la monta dei bovini sospetti deve essere sospesa. Accertata la tricomoniasi dal veterinario comunale, il sindaco dispone, oltre a quelli previsti dall'art. 10 del presente regolamento ed in quanto applicabili, i seguenti provvedimenti: a) controllo dei registri di monta; b) esame clinico di tutti i bovini da riproduzione delle zone ritenute infette, integrato, se del caso, da prove sperimentali; c) esclusione dalla monta degli animali ammalati sino a guarigione accertata; d) divieto di monta, delle bovine di stalle infette con tori di allevamenti sani o di pubbliche stazioni di monta ed applicazione, ove possibile, della fecondazione artificiale; e) obbligo della, cura degli animali ammalati sotto il controllo del veterinario comunale: f) divieto di fare pascolare bovini da riproduzione di gruppi ammalati con quelli di gruppi sani; g) distruzione del materiale espulso con gli aborti e disinfezione dei locali.