Art. 140. Le indagini diagnostiche per la tricomoniasi nei tori destinati alla monta pubblica ed alla fecondazione artificiale sono obbligatorie, oltre che nei casi di sospetto di malattia, all'atto della prima, approvazione ed in seguito una volta all'anno per quelli adibiti alla monta pubblica. Dalla monta pubblica e dalla fecondazione artificiale sono esclusi i tori riconosciuti infetti.