(Regolamento di polizia veterinaria- art. 142)
                              Art. 142. 
 
 
  Accertati  casi  di  febbre  Q  nell'uomo,  il  sindaco,  ai  sensi
dell'art. 10 del presente regolamento, adotta in tutto o in parte,  i
seguenti provvedimenti nei riguardi degli animali che direttamente  o
indirettamente hanno avuto contatto con le persone ammalate: 
    a)  identificazione   dei   soggetti   infetti   mediante   prove
sierologiche o allergiche; 
    b) isolamento degli  animali  che  dagli  accertamenti  risultano
infetti; 
    c) distruzione dei feti e degli invogli fetali; 
    d) accurate disinfezioni dei ricoveri; 
    e)   divieto   di   destinare    all'alimentazione    umana    ed
all'allattamento degli animali  il  latte  proveniente  dai  soggetti
infetti, se non previo trattamento risanatore; 
    f) divieto dell'ammissione al consumo  dei  latticini,  anche  se
confezionati prima dell'accertamento della malattia, se non preparati
con latte risanato o sottoposti a stagionatura per almeno 30 giorni; 
    g) isolamento e cura oppure uccisione dei cani infetti; 
    h) trattamenti idonei per la  lotta  contro  le  zecche  o  altri
vettori della malattia riscontrati nelle localita' infette.