Art. 142. Accertati casi di febbre Q nell'uomo, il sindaco, ai sensi dell'art. 10 del presente regolamento, adotta in tutto o in parte, i seguenti provvedimenti nei riguardi degli animali che direttamente o indirettamente hanno avuto contatto con le persone ammalate: a) identificazione dei soggetti infetti mediante prove sierologiche o allergiche; b) isolamento degli animali che dagli accertamenti risultano infetti; c) distruzione dei feti e degli invogli fetali; d) accurate disinfezioni dei ricoveri; e) divieto di destinare all'alimentazione umana ed all'allattamento degli animali il latte proveniente dai soggetti infetti, se non previo trattamento risanatore; f) divieto dell'ammissione al consumo dei latticini, anche se confezionati prima dell'accertamento della malattia, se non preparati con latte risanato o sottoposti a stagionatura per almeno 30 giorni; g) isolamento e cura oppure uccisione dei cani infetti; h) trattamenti idonei per la lotta contro le zecche o altri vettori della malattia riscontrati nelle localita' infette.