(Regolamento di polizia veterinaria- art. 147)
                              Art. 147. 
 
 
  In seguito ai risultati delle indagini del veterinario comunale  il
sindaco, oltre ai provvedimenti indicati negli articoli 10 e  11  del
presente regolamento, ordina: 
    a) il trattamento acaricida degli  animali  ammalati  nonche'  di
quelli sospetti di malattia o di contaminazione; 
    b) la disinfestazione dei ricoveri e degli oggetti  di  cui  alle
lettere b) e c) del precedente articolo; 
    c) la visita sanitaria degli animali sospetti ogni  15  giorni  e
sino all'accertata estinzione della malattia. 
  Gli animali  morti  per  rogna  devono  essere  trattati  ai  sensi
dell'art. 10, lettera. e), del presente regolamento. 
  Le pelli, le lane ed i crini possono essere trasportati fuori delle
localita' infette dopo subito idoneo trattamento acaricida.