Art. 147. In seguito ai risultati delle indagini del veterinario comunale il sindaco, oltre ai provvedimenti indicati negli articoli 10 e 11 del presente regolamento, ordina: a) il trattamento acaricida degli animali ammalati nonche' di quelli sospetti di malattia o di contaminazione; b) la disinfestazione dei ricoveri e degli oggetti di cui alle lettere b) e c) del precedente articolo; c) la visita sanitaria degli animali sospetti ogni 15 giorni e sino all'accertata estinzione della malattia. Gli animali morti per rogna devono essere trattati ai sensi dell'art. 10, lettera. e), del presente regolamento. Le pelli, le lane ed i crini possono essere trasportati fuori delle localita' infette dopo subito idoneo trattamento acaricida.