Art. 150. Accertata l'esistenza del colera aviare, delle affezioni pestose (peste e pseudo-peste), del diftero-vaiolo, della tifosi aviare, della pullorosi, il sindaco, oltre ai provvedimenti previsti dagli articoli 10 e 11 del presente regolamento e che siano applicabili alle malattie del pollame, ordina: a) l'isolamento dei volatili ammalati o sospetti sempreche' non si preferisca ucciderli; b) la disinfezione dei pollai, dei parchetti e di tutti i luoghi infetti nonche' delle gabbie, delle ceste e di ogni altro oggetto ivi esistente; c) l'obbligo di tenere in adatti luoghi chiusi o recintati il pollame, i colombi e gli altri volatili da cortile esistenti nelle immediate vicinanze degli allevamenti infetti.