(Regolamento di polizia veterinaria- art. 150)
                              Art. 150. 
 
 
  Accertata l'esistenza del colera aviare,  delle  affezioni  pestose
(peste e pseudo-peste),  del  diftero-vaiolo,  della  tifosi  aviare,
della pullorosi, il sindaco, oltre ai  provvedimenti  previsti  dagli
articoli 10 e 11 del presente regolamento  e  che  siano  applicabili
alle malattie del pollame, ordina: 
    a) l'isolamento dei volatili ammalati o sospetti  sempreche'  non
si preferisca ucciderli; 
    b) la disinfezione dei pollai, dei parchetti e di tutti i  luoghi
infetti nonche' delle gabbie, delle ceste e di ogni altro oggetto ivi
esistente; 
    c) l'obbligo di tenere in adatti luoghi  chiusi  o  recintati  il
pollame, i colombi e gli altri volatili da  cortile  esistenti  nelle
immediate vicinanze degli allevamenti infetti.