Art. 151. Gli allevamenti destinati alla produzione, a scopo di commercio, di materiale avicolo da riproduzione, devono essere sottoposti all'accertamento per la pullorosi da effettuarsi secondo norme da stabilirsi dall'Alto Commissariato per l'igiene e la sanita' pubblica. Se l'esito e' positivo, l'allevamento e' messo sotto sequestro sino al conseguito risanamento. E' vietata la vendita del materiale avicolo da riproduzione proveniente da allevamenti che non hanno subito l'accertamento sopra indicato con esito negativo.