(Regolamento di polizia veterinaria- art. 151)
                              Art. 151. 
 
 
  Gli allevamenti destinati alla produzione, a scopo di commercio, di
materiale  avicolo  da   riproduzione,   devono   essere   sottoposti
all'accertamento per la pullorosi da  effettuarsi  secondo  norme  da
stabilirsi  dall'Alto  Commissariato  per  l'igiene  e   la   sanita'
pubblica. Se  l'esito  e'  positivo,  l'allevamento  e'  messo  sotto
sequestro sino al conseguito risanamento. 
  E'  vietata  la  vendita  del  materiale  avicolo  da  riproduzione
proveniente da allevamenti che non hanno subito l'accertamento  sopra
indicato con esito negativo.