(Regolamento di polizia veterinaria- art. 155)
                              Art. 155. 
 
 
  A complemento dei provvedimenti indicati nel  precedente  articolo,
nei casi di  peste  europea  o  americana  puo'  essere  ordinata  la
distruzione delle famiglie delle arnie infette. Le api  cosi'  uccise
nonche' i favi ed i bugni villici che hanno contenuto covate o  resti
di larve devono essere bruciati, i favi  privi  di  covata  fusi,  le
arnie e gli attrezzi disinfettati. Il terreno circostante deve essere
vangato o disinfettato. 
  Se la malattia e' allo stadio iniziale  possono  essere  consentiti
opportuni trattamenti curativi. L'apiario trattato deve essere tenuto
in osservazione e sottoposto ad esami di controllo sino a risanamento
accertato.