Art. 155. A complemento dei provvedimenti indicati nel precedente articolo, nei casi di peste europea o americana puo' essere ordinata la distruzione delle famiglie delle arnie infette. Le api cosi' uccise nonche' i favi ed i bugni villici che hanno contenuto covate o resti di larve devono essere bruciati, i favi privi di covata fusi, le arnie e gli attrezzi disinfettati. Il terreno circostante deve essere vangato o disinfettato. Se la malattia e' allo stadio iniziale possono essere consentiti opportuni trattamenti curativi. L'apiario trattato deve essere tenuto in osservazione e sottoposto ad esami di controllo sino a risanamento accertato.