(Regolamento di polizia veterinaria- art. 16)
                              Art. 16. 
 
 
  Quando il focolaio infettivo risulta estinto, cessate le cause  che
hanno determinato i provvedimenti di cui ai precedenti articoli 10  e
11 ed eseguite le prescritte disinfezioni, il  sindaco,  su  rapporto
del veterinario  comunale,  procede  alla  revoca  dei  provvedimenti
stessi, secondo le prescrizioni stabilite per le singole malattie nel
Titolo II del presente regolamento. 
  Nel caso di malattie infettive nei pubblici macelli,  nei  mercati,
nelle fiere ed esposizioni di animali,  nelle  scuderie  e  colombaie
dello   Stato,   negli   stabulari   degli   Istituti   universitari,
zooprofilattici e zootecnici, i provvedimenti vengono  revocati  dopo
constatata l'estinzione del focolaio. 
  Dell'estinzione del focolaio infettivo il sindaco informa subito il
prefetto a mezzo del mod. n. 1, sez. B, di cui al precedente art. 8. 
  La dichiarazione di zona di protezione viene revocata con ordinanza
del prefetto quando dagli accertamenti  del  veterinario  provinciale
risulta che non sussistono piu' i motivi  che  hanno  determinato  il
provvedimento.