(Regolamento di polizia veterinaria- art. 160)
                              Art. 160. 
 
 
  Qualsiasi  provvedimento  di  polizia  veterinaria  di   competenza
dell'autorita' comunale, anche se non esplicitamente  previsto  dalle
disposizioni del  presente  regolamento,  deve  essere  adottato  dal
sindaco  sentito  il  veterinario  comunale.   Quando   trattasi   di
provvedimenti che riguardano la salute dell'uomo e l'igiene  generale
il sindaco deve sentire anche l'ufficiale sanitario.