Art. 160. Qualsiasi provvedimento di polizia veterinaria di competenza dell'autorita' comunale, anche se non esplicitamente previsto dalle disposizioni del presente regolamento, deve essere adottato dal sindaco sentito il veterinario comunale. Quando trattasi di provvedimenti che riguardano la salute dell'uomo e l'igiene generale il sindaco deve sentire anche l'ufficiale sanitario.