Art. 161. Il sindaco, oltre a quanto prescritto dal presente regolamento, deve trasmettere al prefetto periodici bollettini e prospetti riassuntivi sull'andamento delle malattie infettive o diffusive degli animali, compilati a norma delle istruzioni commissariali. I prefetti trasmettono all'Alto Commissariato per l'igiene e la sanita' pubblica, secondo le relative istruzioni, i bollettini ed i prospetti riassuntivi sullo stato sanitario del bestiame di ciascuna provincia. Gli Uffici veterinari di confine, di porto e di aeroporto inviano il riepilogo dei dati relativi agli animali, ai prodotti ed agli avanzi animali visitati in ciascun mese, all'Alto Commissariato per l'igiene e la sanita' pubblica e, per conoscenza, al prefetto.