(Regolamento di polizia veterinaria- art. 161)
                              Art. 161. 
 
 
  Il sindaco, oltre a quanto  prescritto  dal  presente  regolamento,
deve  trasmettere  al  prefetto  periodici  bollettini  e   prospetti
riassuntivi sull'andamento delle malattie infettive o diffusive degli
animali, compilati a norma delle istruzioni commissariali. 
  I prefetti trasmettono all'Alto Commissariato  per  l'igiene  e  la
sanita' pubblica, secondo le relative istruzioni, i bollettini  ed  i
prospetti riassuntivi sullo stato sanitario del bestiame di  ciascuna
provincia. Gli Uffici veterinari di confine, di porto e di  aeroporto
inviano il riepilogo dei dati relativi agli animali, ai  prodotti  ed
agli avanzi animali visitati in ciascun mese, all'Alto  Commissariato
per l'igiene e la sanita' pubblica e, per conoscenza, al prefetto.