(Regolamento di polizia veterinaria- art. 163)
                              Art. 163. 
 
 
  Le infrazioni  alle  disposizioni  del  presente  regolamento  sono
soggette alla pena stabilita dall'art.  358  del  testo  unico  delle
leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265.