Art. 17. L'esercizio delle stalle di sosta ed in genere dei locali da adibirsi al temporaneo ricovero di equini, bovini, ovini, caprini, suini e di animali da cortile da parte dei negozianti, dei gestori di alberghi, mascalcie, mulini e pubblici esercizi e' subordinato ad autorizzazione del sindaco, al quale gli interessati devono rivolgere domanda. Il sindaco, in base al risultato del sopraluogo del veterinario comunale, rilascia l'autorizzazione quando risulta che i locali sono situati in idonea localita' e che sono provvisti dei necessari requisiti igienici anche per quanto si riferisce allo smaltimento delle detenzioni degli animali. Qualora i locali non rispondano alle esigenze dell'igiene il sindaco ordina i lavori necessari ed assegna il termine entro il quale devono essere eseguiti. Le stalle di sosta e gli altri locali anzidetti sottostanno alla vigilanza del veterinario comunale. Se tra gli animali ricoverati si manifestano malattie infettive non comprese tra quelle indicate all'art. 1, l'autorita' comunale adotta le misure atte ad impedirne la propagazione. Ai negozianti di animali e' fatto obbligo di tenere costantemente aggiornato un registro di carico e scarico conforme al mod. n. 3 allegato al presente regolamento. Per la mancata esecuzione dei lavori ordinati o per altre infrazioni alle precedenti norme il sindaco dispone la chiusura temporanea dei locali indicati nei precedenti commi o, nei casi piu' gravi, la revoca dell'autorizzazione all'esercizio.