(Regolamento di polizia veterinaria- art. 17)
                              Art. 17. 
 
 
  L'esercizio delle stalle di  sosta  ed  in  genere  dei  locali  da
adibirsi al temporaneo ricovero di equini,  bovini,  ovini,  caprini,
suini e di animali da cortile da parte dei negozianti, dei gestori di
alberghi, mascalcie, mulini e pubblici  esercizi  e'  subordinato  ad
autorizzazione del sindaco, al quale gli interessati devono rivolgere
domanda. 
  Il sindaco, in base al risultato  del  sopraluogo  del  veterinario
comunale, rilascia l'autorizzazione quando risulta che i locali  sono
situati in idonea  localita'  e  che  sono  provvisti  dei  necessari
requisiti igienici anche per quanto  si  riferisce  allo  smaltimento
delle detenzioni degli animali. 
  Qualora i  locali  non  rispondano  alle  esigenze  dell'igiene  il
sindaco ordina i lavori necessari ed  assegna  il  termine  entro  il
quale devono essere eseguiti. 
  Le stalle di sosta e gli altri locali  anzidetti  sottostanno  alla
vigilanza del veterinario comunale. Se tra gli animali ricoverati  si
manifestano malattie  infettive  non  comprese  tra  quelle  indicate
all'art. 1, l'autorita' comunale adotta le misure atte  ad  impedirne
la propagazione. 
  Ai negozianti di animali e' fatto obbligo di  tenere  costantemente
aggiornato un registro di carico e scarico  conforme  al  mod.  n.  3
allegato al presente regolamento. 
  Per  la  mancata  esecuzione  dei  lavori  ordinati  o  per   altre
infrazioni alle precedenti  norme  il  sindaco  dispone  la  chiusura
temporanea dei locali indicati nei precedenti commi o, nei casi  piu'
gravi, la revoca dell'autorizzazione all'esercizio.