(Regolamento di polizia veterinaria- art. 19)
                              Art. 19. 
 
 
  Gli animali condotti da altri comuni ai mercati, alle fiere ed alle
esposizioni devono essere scortati dalla dichiarazione di provenienza
prevista  dall'art.  31  del  presente   regolamento,   eventualmente
integrata dall'attestazione sanitaria di cui al successivo art. 32.