Art. 2. Qualunque caso, anche sospetto, di malattia infettiva e diffusiva degli animali di cui all'art. 1, ad eccezione di quelle contemplate ai numeri 25 e 26, deve essere immediatamente denunciata al sindaco che ne da' subito conoscenza al veterinario comunale. Sono tenuti alla denuncia: i veterinari comunali e consorziali che comunque siano venuti a conoscenza di casi di malattia infettiva e diffusiva; i veterinari liberi esercenti; i proprietari e i detentori di animali anche in temporanea consegna ed a qualsiasi titolo; gli albergatori, i conduttori di stalle di sosta e di pubbliche stazioni di monta e gli esercenti le mascalcie. La denuncia e' obbligatoria anche per qualunque nuovo caso di malattia o di morte improvvisa che si verifica entro otto giorni da un caso precedente non riferibile a malattia comune gia' accertata. Sono tenuti altresi' alla denuncia: i presidi delle Facolta' di medicina veterinaria, i direttori degli Istituti zooprofilattici sperimentali nonche' di ogni altro Istituto sperimentale a carattere veterinario, limitatamente alle malattie accertate nei rispettivi istituti e laboratori; i direttori degli Istituti zootecnici, i direttori dei Depositi governativi dei cavalli stalloni, l'autorita' militare cui sono affidati animali per i servizi dell'Esercito e le Commissioni militari di rimonta e di rivista per la requisizione quadrupedi, per i casi di cui vengono a conoscenza nell'esercizio del loro ufficio; le autorita' portuali marittime, i direttori degli aeroporti civili, i capi stazione delle ferrovie e delle tranvie e le imprese esercenti trasporti per via lacuale, fluviale e con autoveicoli, per i casi di malattia, dei quali sono venuti a conoscenza, verificatisi durante il carico e lo scarico o lungo il viaggio e per i casi di morte non conseguenti a cause accidentali; i funzionari e le guardie di pubblica sicurezza, i carabinieri, le guardie di finanza, le guardie forestali, gli agenti al servizio delle province e dei comuni e le guardie dell'Ente nazionale per la protezione degli animali.