(Regolamento di polizia veterinaria- art. 2)
                               Art. 2. 
 
 
  Qualunque caso, anche sospetto, di malattia infettiva  e  diffusiva
degli animali di cui all'art. 1, ad eccezione di  quelle  contemplate
ai numeri 25 e 26, deve essere immediatamente denunciata  al  sindaco
che ne da' subito conoscenza al veterinario comunale. 
  Sono tenuti alla denuncia: 
    i veterinari comunali e consorziali che comunque siano  venuti  a
conoscenza di casi di malattia infettiva e diffusiva; 
    i veterinari liberi esercenti; 
    i proprietari e  i  detentori  di  animali  anche  in  temporanea
consegna ed a qualsiasi titolo; 
    gli albergatori, i conduttori di stalle di sosta e  di  pubbliche
stazioni di monta e gli esercenti le mascalcie. 
  La denuncia e' obbligatoria  anche  per  qualunque  nuovo  caso  di
malattia o di morte improvvisa che si verifica entro otto  giorni  da
un caso precedente non riferibile a malattia comune gia' accertata. 
  Sono tenuti altresi' alla denuncia: 
    i presidi delle Facolta' di  medicina  veterinaria,  i  direttori
degli Istituti zooprofilattici sperimentali  nonche'  di  ogni  altro
Istituto sperimentale a  carattere  veterinario,  limitatamente  alle
malattie accertate nei rispettivi istituti e laboratori; 
    i direttori degli Istituti zootecnici, i direttori  dei  Depositi
governativi dei  cavalli  stalloni,  l'autorita'  militare  cui  sono
affidati  animali  per  i  servizi  dell'Esercito  e  le  Commissioni
militari di rimonta e di rivista per la requisizione quadrupedi,  per
i casi di cui vengono a conoscenza nell'esercizio del loro ufficio; 
    le autorita' portuali  marittime,  i  direttori  degli  aeroporti
civili, i capi stazione delle ferrovie e delle tranvie e  le  imprese
esercenti trasporti per via lacuale, fluviale e con autoveicoli,  per
i casi di malattia, dei quali sono venuti a conoscenza,  verificatisi
durante il carico e lo scarico o lungo il viaggio e  per  i  casi  di
morte non conseguenti a cause accidentali; 
    i funzionari e le guardie di pubblica sicurezza,  i  carabinieri,
le guardie di finanza, le guardie forestali, gli agenti  al  servizio
delle province e dei comuni e le guardie dell'Ente nazionale  per  la
protezione degli animali.