Art. 20. Dopo ogni mercato, fiera o esposizione di animali, i piazzali, i viali, le piattaforme delle spese pubbliche ed ogni altro luogo in cui si sono soffermati gli animali, nonche' i mezzi di attacco di questi devono essere a cura del comune convenientemente puliti e disinfettati. In caso di constazione di malattia infettiva e diffusiva nei mercati nelle fiere ed esposizioni di animali, il veterinario incaricato della vigilanza ne fa denuncia al sindaco e provvede intanto all'isolamento degli animali ammalati e di quelli sospetti ed alla disinfezione dei posti da essi occupati. Esegue un'accurata inchiesta epizoologica circa d'origine della malattia e la provenienza degli animali e ne informa il sindaco che provvede a darne segnalazione ai comuni interessati. Il sindaco adotta immediatamente le misure necessarie ad impedire la propagazione della malattia e ne informa il prefetto.