(Regolamento di polizia veterinaria- art. 20)
                              Art. 20. 
 
 
  Dopo ogni mercato, fiera o esposizione di animali,  i  piazzali,  i
viali, le piattaforme delle spese pubbliche ed ogni  altro  luogo  in
cui si sono soffermati gli animali, nonche' i  mezzi  di  attacco  di
questi devono essere a cura  del  comune  convenientemente  puliti  e
disinfettati. 
  In caso di  constazione  di  malattia  infettiva  e  diffusiva  nei
mercati  nelle  fiere  ed  esposizioni  di  animali,  il  veterinario
incaricato della vigilanza ne  fa  denuncia  al  sindaco  e  provvede
intanto all'isolamento degli animali ammalati e di quelli sospetti ed
alla disinfezione dei posti  da  essi  occupati.  Esegue  un'accurata
inchiesta  epizoologica  circa  d'origine   della   malattia   e   la
provenienza degli animali e ne informa  il  sindaco  che  provvede  a
darne segnalazione ai comuni interessati. 
  Il sindaco adotta immediatamente le misure necessarie  ad  impedire
la propagazione della malattia e ne informa il prefetto.