(Regolamento di polizia veterinaria- art. 24)
                              Art. 24. 
 
 
  Sono  sottoposti  a  vigilanza  veterinaria  i  seguenti   impianti
speciali  adibiti  al  concentramento  di  animali  e   che   possono
costituire pericolo  per  la,  diffusione  di  malattie  infettive  e
diffusive: 
    a)  ricoveri  animali  degli  istituti  per  la  preparazione  di
prodotti biologici; 
    b) scuderie e annesse dipendenze degli ippodromi; 
    c) canili e annesse dipendenze dei cinodromi; 
    d) serragli e circhi equestri; 
    e)  allevamenti  di  suini  annessi  a  caseifici  o   ad   altri
stabilimenti per la lavorazione di prodotti alimentari ed allevamenti
a  carattere  industriale  o  commerciale  che   utilizzano   rifiuti
alimentari di qualsiasi provenienza; 
    f) canili gestiti da privati o da enti a scopo  di  ricovero,  di
commercio o di addestramento; 
    g) allevamenti industriali di animali da pelliccia e  di  animali
destinati al ripopolamento di riserve di caccia; 
    h) giardini zoologici. 
  L'attivazione degli impianti di cui alle lettere e), f), g), h), e'
subordinata a preventivo  nulla  osta  del  prefetto,  al  quale  gli
interessati devono rivolgere domanda. 
  Le  installazioni  suindicate  devono  soddisfare   alle   esigenze
igieniche ed essere facilmente disinfettabili e  dotate  di  apposito
locale o reparto di isolamento, fatta eccezione degli impianti di cui
alla lettera d). 
  L'attivazione dei  parchi  quarantenari  e  di  acclimatazione  per
animali esotici e' subordinata a nulla osta dell'Alto Commissario per
l'igiene e la sanita' pubblica.