Art. 24. Sono sottoposti a vigilanza veterinaria i seguenti impianti speciali adibiti al concentramento di animali e che possono costituire pericolo per la, diffusione di malattie infettive e diffusive: a) ricoveri animali degli istituti per la preparazione di prodotti biologici; b) scuderie e annesse dipendenze degli ippodromi; c) canili e annesse dipendenze dei cinodromi; d) serragli e circhi equestri; e) allevamenti di suini annessi a caseifici o ad altri stabilimenti per la lavorazione di prodotti alimentari ed allevamenti a carattere industriale o commerciale che utilizzano rifiuti alimentari di qualsiasi provenienza; f) canili gestiti da privati o da enti a scopo di ricovero, di commercio o di addestramento; g) allevamenti industriali di animali da pelliccia e di animali destinati al ripopolamento di riserve di caccia; h) giardini zoologici. L'attivazione degli impianti di cui alle lettere e), f), g), h), e' subordinata a preventivo nulla osta del prefetto, al quale gli interessati devono rivolgere domanda. Le installazioni suindicate devono soddisfare alle esigenze igieniche ed essere facilmente disinfettabili e dotate di apposito locale o reparto di isolamento, fatta eccezione degli impianti di cui alla lettera d). L'attivazione dei parchi quarantenari e di acclimatazione per animali esotici e' subordinata a nulla osta dell'Alto Commissario per l'igiene e la sanita' pubblica.