(Regolamento di polizia veterinaria- art. 25)
                              Art. 25. 
 
 
  Ai  fini  della  profilassi  delle  epizoozie  sono  sottoposti   a
vigilanza veterinaria gli stabilimenti  che  comunque  utilizzano  le
spoglie di animali, nonche' le concerie,  i  depositi  di  pelli,  le
colerie di sego e le  industrie  che  lavorano,  allo  stato  grezzo,
sangue, budella, ossa, unghie, corna, lane, crini, setole e peli. 
  La raccolta e la lavorazione dei suindicati avanzi animali, se  non
effettuate nei pubblici macelli,  sono  soggette  a  nulla  osta  del
prefetto,  che  lo  rilascia,  su  domanda  degli  interessati,  ogni
qualvolta  il  veterinario  provinciale  accerta  che  gli   impianti
dispongono di attrezzatura  atta  ad  impedire  la  diffusione  delle
malattie infettive degli animali, direttamente o mediante le acque di
rifiuto. 
  Negli impianti di cui sopra e' fatto divieto di allevare animali. 
  E' fatta  salva  ogni  altra  norma  regolamentare  riguardante  la
vigilanza  sanitaria  sugli  stabilimenti  e  sulle  industrie  sopra
elencate.