Art. 25. Ai fini della profilassi delle epizoozie sono sottoposti a vigilanza veterinaria gli stabilimenti che comunque utilizzano le spoglie di animali, nonche' le concerie, i depositi di pelli, le colerie di sego e le industrie che lavorano, allo stato grezzo, sangue, budella, ossa, unghie, corna, lane, crini, setole e peli. La raccolta e la lavorazione dei suindicati avanzi animali, se non effettuate nei pubblici macelli, sono soggette a nulla osta del prefetto, che lo rilascia, su domanda degli interessati, ogni qualvolta il veterinario provinciale accerta che gli impianti dispongono di attrezzatura atta ad impedire la diffusione delle malattie infettive degli animali, direttamente o mediante le acque di rifiuto. Negli impianti di cui sopra e' fatto divieto di allevare animali. E' fatta salva ogni altra norma regolamentare riguardante la vigilanza sanitaria sugli stabilimenti e sulle industrie sopra elencate.