(Regolamento di polizia veterinaria- art. 26)
                              Art. 26. 
 
 
  Le stazioni di monta pubblica devono possedere i requisiti igienici
ed i presidi necessari a conseguire una  efficace  difesa  contro  le
malattie infettive e diffusive. 
  Esse sono soggette alla vigilanza del veterinario comunale il quale
deve annotare su apposito  registro  le  proprie  osservazioni  e  le
disposizioni impartite per eliminare gli eventuali inconvenienti.