Art. 26. Le stazioni di monta pubblica devono possedere i requisiti igienici ed i presidi necessari a conseguire una efficace difesa contro le malattie infettive e diffusive. Esse sono soggette alla vigilanza del veterinario comunale il quale deve annotare su apposito registro le proprie osservazioni e le disposizioni impartite per eliminare gli eventuali inconvenienti.