(Regolamento di polizia veterinaria- art. 27)
                              Art. 27. 
 
 
  I conduttori delle stazioni di monta hanno l'obbligo di  denunciare
qualunque  manifestazione  sospetta  presentata  dai  riproduttori  a
carico dell'apparato genitale e di sospenderne l'attivita' in  attesa
dell'accertamento del veterinario comunale. 
  E' fatto divieto di ammettere al salto  le  femmine  che  vi  siano
state  condotte  infruttuosamente  per  tre  volte   consecutive.   I
conduttori delle stazioni di monta sono tenuti a denunciare tali casi
all'autorita' comunale per i  necessari  accertamenti  da  parte  del
veterinario comunale.