Art. 27. I conduttori delle stazioni di monta hanno l'obbligo di denunciare qualunque manifestazione sospetta presentata dai riproduttori a carico dell'apparato genitale e di sospenderne l'attivita' in attesa dell'accertamento del veterinario comunale. E' fatto divieto di ammettere al salto le femmine che vi siano state condotte infruttuosamente per tre volte consecutive. I conduttori delle stazioni di monta sono tenuti a denunciare tali casi all'autorita' comunale per i necessari accertamenti da parte del veterinario comunale.