(Regolamento di polizia veterinaria- art. 28)
                              Art. 28. 
 
 
  Quando nell'ambito di  funzionamento  di  una  stazione  di  monta,
nonostante l'applicazione delle norme dell'articolo precedente, viene
rilevata una percentuale  di  casi  di  infecondita'  superiore  alla
normale, il veterinario comunale procede  ad  accurate  indagini  per
accertarne le cause.  Dei  risultati  delle  medesime  devono  essere
informati il sindaco ed il veterinario provinciale. 
  Questi procede ad ulteriori accertamenti e propone al prefetto, ove
del caso, l'adozione  di  provvedimenti  integrativi  avvalendosi  di
istituti e di veterinari specializzati nella  cura  della  sterilita'
nonche'  degli  impianti  autorizzati  ad  eseguire  la  fecondazione
artificiale. Gli interventi profilattici e curativi ordinati nei casi
di malattie a carattere diffusivo della sfera genitale devono  essere
praticati dal veterinario comunale o da altro veterinario autorizzato
dal veterinario provinciale. 
  Il prefetto puo' disporre la chiusura temporanea o definitiva delle
stazioni di monta pubblica  qualora,  per  inosservanza  delle  norme
contenute  nel  presente  Capo,  abbiano  causato  la  diffusione  di
malattie.