Art. 28. Quando nell'ambito di funzionamento di una stazione di monta, nonostante l'applicazione delle norme dell'articolo precedente, viene rilevata una percentuale di casi di infecondita' superiore alla normale, il veterinario comunale procede ad accurate indagini per accertarne le cause. Dei risultati delle medesime devono essere informati il sindaco ed il veterinario provinciale. Questi procede ad ulteriori accertamenti e propone al prefetto, ove del caso, l'adozione di provvedimenti integrativi avvalendosi di istituti e di veterinari specializzati nella cura della sterilita' nonche' degli impianti autorizzati ad eseguire la fecondazione artificiale. Gli interventi profilattici e curativi ordinati nei casi di malattie a carattere diffusivo della sfera genitale devono essere praticati dal veterinario comunale o da altro veterinario autorizzato dal veterinario provinciale. Il prefetto puo' disporre la chiusura temporanea o definitiva delle stazioni di monta pubblica qualora, per inosservanza delle norme contenute nel presente Capo, abbiano causato la diffusione di malattie.