(Regolamento di polizia veterinaria- art. 29)
                              Art. 29. 
 
 
  La  fecondazione  artificiale  degli  animali  e'   praticata   dai
veterinari negli appositi impianti e, su autorizzazione del prefetto,
anche nelle stalle se ricorrono  motivi  profilattici  o  particolari
condizioni di allevamento. 
  La vigilanza sullo stato  sanitario  dei  riproduttori  funzionanti
negli impianti di fecondazione artificiale e' affidata ai  veterinari
comunali. 
  Detti riproduttori devono essere indenni da malattie  trasmissibili
col salto e subire, con esito favorevole, gli accertamenti clinici  e
diagnostici previsti nel Titolo II del presente regolamento,  per  la
brucellosi, la tubercolosi, la morva e la tricomoniasi.