Art. 29. La fecondazione artificiale degli animali e' praticata dai veterinari negli appositi impianti e, su autorizzazione del prefetto, anche nelle stalle se ricorrono motivi profilattici o particolari condizioni di allevamento. La vigilanza sullo stato sanitario dei riproduttori funzionanti negli impianti di fecondazione artificiale e' affidata ai veterinari comunali. Detti riproduttori devono essere indenni da malattie trasmissibili col salto e subire, con esito favorevole, gli accertamenti clinici e diagnostici previsti nel Titolo II del presente regolamento, per la brucellosi, la tubercolosi, la morva e la tricomoniasi.