(Regolamento di polizia veterinaria- art. 30)
                              Art. 30. 
 
 
  L'impianto degli ambulatori per  la  cura  della  sterilita'  degli
animali e' subordinato ad autorizzazione del prefetto che la concede,
su  domanda  degli  interessati,   ogni   qualvolta   risulta   dagli
accertamenti del veterinario provinciale che i locali e  la  relativa
attrezzatura soddisfano alle esigenze tecniche ed igienico-sanitarie.