(Regolamento di polizia veterinaria- art. 31)
                              Art. 31. 
 
 
  I capi  delle  stazioni  ferroviarie  e  tranviarie,  le  autorita'
portuali, i direttori di aeroporto  e  gli  esercenti  autotrasporti,
prima di permettere il carico degli equini, dei bovini, dei bufalini,
degli ovini, dei caprini, dei suini e degli animali  da  cortile  sui
carri ferroviari, sulle navi, sugli aeromobili e  sugli  autoveicoli,
con destinazione all'interno - esclusi gli animali appartenenti  alle
forze armate -  devono  esigere  dallo  speditore  una  dichiarazione
conforme al mod. n. 4 allegato al  presente  regolamento,  contenente
l'indicazione esatta delle localita' di provenienza e di destinazione
degli animali stessi, l'assicurazione che essi non  sono  colpiti  da
divieto  di  spostamento  e,  nei   casi   previsti   dall'art.   32,
l'attestazione veterinaria della loro sanita', salvo il caso speciale
di cui agli articoli 14 e 34 del presente regolamento. 
  La dichiarazione firmata  dall'interessato  viene  redatta  in  due
esemplari  da   controfirmarsi   entrambi   dal   capo   stazione   o
dall'autorita' portuale o dal direttore di aeroporto o dall'esercente
autotrasporti che la ricevono. 
  Un esemplare di detta dichiarazione viene conservato per  tre  mesi
nell'ufficio di partenza  a  disposizione  dell'autorita'  sanitaria;
l'altro deve essere allegato ai documenti  di  spedizione  sino  alla
localita' di ultima destinazione, per ogni eventuale richiesta. 
  I capi stazione, le autorita' portuali, i direttori  di  aeroporto,
gli esercenti autotrasporti, se la dichiarazione sopra  indicata  non
risulta conforme al vero, non devono dare corso alla spedizione degli
animali ed informano il sindaco ed il prefetto per i provvedimenti di
competenza. 
  Per  gli  animali  destinati   all'alpeggio   e   per   quelli   in
importazione, esportazione o transito valgono  i  documenti  previsti
nei Capi VIII e IX del presente regolamento. 
  Gli  esercenti  autotrasporti  o  per  essi  i   conducenti   degli
autoveicoli  devono  rilasciare  agli  speditori  degli  animali  una
ricevuta da staccarsi da un bollettario a madre e figlia conforme  al
mod.  n.  5  allegato  al  presente  regolamento.  Le   matrici   del
bollettario  devono  essere  conservate  e  tenute   a   disposizione
dell'autorita' sanitaria per il periodo di tre mesi.