Art. 31. I capi delle stazioni ferroviarie e tranviarie, le autorita' portuali, i direttori di aeroporto e gli esercenti autotrasporti, prima di permettere il carico degli equini, dei bovini, dei bufalini, degli ovini, dei caprini, dei suini e degli animali da cortile sui carri ferroviari, sulle navi, sugli aeromobili e sugli autoveicoli, con destinazione all'interno - esclusi gli animali appartenenti alle forze armate - devono esigere dallo speditore una dichiarazione conforme al mod. n. 4 allegato al presente regolamento, contenente l'indicazione esatta delle localita' di provenienza e di destinazione degli animali stessi, l'assicurazione che essi non sono colpiti da divieto di spostamento e, nei casi previsti dall'art. 32, l'attestazione veterinaria della loro sanita', salvo il caso speciale di cui agli articoli 14 e 34 del presente regolamento. La dichiarazione firmata dall'interessato viene redatta in due esemplari da controfirmarsi entrambi dal capo stazione o dall'autorita' portuale o dal direttore di aeroporto o dall'esercente autotrasporti che la ricevono. Un esemplare di detta dichiarazione viene conservato per tre mesi nell'ufficio di partenza a disposizione dell'autorita' sanitaria; l'altro deve essere allegato ai documenti di spedizione sino alla localita' di ultima destinazione, per ogni eventuale richiesta. I capi stazione, le autorita' portuali, i direttori di aeroporto, gli esercenti autotrasporti, se la dichiarazione sopra indicata non risulta conforme al vero, non devono dare corso alla spedizione degli animali ed informano il sindaco ed il prefetto per i provvedimenti di competenza. Per gli animali destinati all'alpeggio e per quelli in importazione, esportazione o transito valgono i documenti previsti nei Capi VIII e IX del presente regolamento. Gli esercenti autotrasporti o per essi i conducenti degli autoveicoli devono rilasciare agli speditori degli animali una ricevuta da staccarsi da un bollettario a madre e figlia conforme al mod. n. 5 allegato al presente regolamento. Le matrici del bollettario devono essere conservate e tenute a disposizione dell'autorita' sanitaria per il periodo di tre mesi.