(Regolamento di polizia veterinaria- art. 32)
                              Art. 32. 
 
 
  Quando si verificano malattie infettive a carattere epizootico,  il
prefetto  puo'  temporaneamente  disporre  con   apposita   ordinanza
l'obbligo della visita veterinaria per determinate specie di  animali
da trasportare  a  mezzo  ferrovia,  tranvia,  autoveicoli,  navi  od
aeromobili, per  constatarne  la  sanita'  prima  del  carico.  Detta
ordinanza deve essere resa di pubblica ragione e comunicata  all'Alto
Commissariato per l'igiene e la sanita' pubblica, ai  prefetti  delle
province contermini,  ai  capi  compartimento  delle  Ferrovie  dello
Stato,  ai  direttori   degli   Ispettorati   compartimentali   della
motorizzazione civile e dei trasporti in concessione, alle  autorita'
portuali ed alle Direzioni civili di aeroporto. 
  Il carico e la spedizione vengono consentiti soltanto nel  caso  in
cui la visita riesca favorevole per tutti gli  animali  e  cio'  deve
risultare  da  esplicita   attestazione   apposta   a   tergo   della
dichiarazione  di  provenienza  fatta  dallo   speditore   ai   sensi
dell'articolo precedente. 
  Tale attestazione deve essere fatta dal veterinario comunale o,  in
mancanza di questi, da un veterinario autorizzato dal  prefetto;  dai
veterinari in servizio ai porti ed agli aeroporti per  le  spedizioni
per via marittima o per via aerea.