Art. 32. Quando si verificano malattie infettive a carattere epizootico, il prefetto puo' temporaneamente disporre con apposita ordinanza l'obbligo della visita veterinaria per determinate specie di animali da trasportare a mezzo ferrovia, tranvia, autoveicoli, navi od aeromobili, per constatarne la sanita' prima del carico. Detta ordinanza deve essere resa di pubblica ragione e comunicata all'Alto Commissariato per l'igiene e la sanita' pubblica, ai prefetti delle province contermini, ai capi compartimento delle Ferrovie dello Stato, ai direttori degli Ispettorati compartimentali della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione, alle autorita' portuali ed alle Direzioni civili di aeroporto. Il carico e la spedizione vengono consentiti soltanto nel caso in cui la visita riesca favorevole per tutti gli animali e cio' deve risultare da esplicita attestazione apposta a tergo della dichiarazione di provenienza fatta dallo speditore ai sensi dell'articolo precedente. Tale attestazione deve essere fatta dal veterinario comunale o, in mancanza di questi, da un veterinario autorizzato dal prefetto; dai veterinari in servizio ai porti ed agli aeroporti per le spedizioni per via marittima o per via aerea.