Art. 34. Nel caso di spedizione di animali provenienti dalle zone infette o da quelle di protezione, consentita a norma dell'art. 14 del presente regolamento, i capi delle stazioni ferroviarie e tranviarie, le autorita' portuali, i direttori di aeroporto e gli esercenti autotrasporti devono apporre a tergo dell'autorizzazione del prefetto (mod. n. 2) le annotazioni prescritte e segnalare telegraficamente l'avvenuta spedizione al capo della stazione o all'autorita' portuale o alla Direzione civile dell'aeroporto di destinazione per i provvedimenti di competenza, compresa la segnalazione all'autorita' comunale interessata. Gli esercenti autotrasporti devono fare la detta segnalazione direttamente all'autorita' comunale.