(Regolamento di polizia veterinaria- art. 34)
                              Art. 34. 
 
 
  Nel caso di spedizione di animali provenienti dalle zone infette  o
da quelle di protezione, consentita a norma dell'art. 14 del presente
regolamento, i capi  delle  stazioni  ferroviarie  e  tranviarie,  le
autorita'  portuali,  i  direttori  di  aeroporto  e  gli   esercenti
autotrasporti devono apporre a tergo dell'autorizzazione del prefetto
(mod. n. 2) le annotazioni prescritte  e  segnalare  telegraficamente
l'avvenuta spedizione al capo della stazione o all'autorita' portuale
o  alla  Direzione  civile  dell'aeroporto  di  destinazione  per   i
provvedimenti di competenza, compresa la  segnalazione  all'autorita'
comunale interessata. Gli  esercenti  autotrasporti  devono  fare  la
detta segnalazione direttamente all'autorita' comunale.