Art. 35. Lo speditore di animali equini, bovini, bufalini, ovini, caprini e suini ha l'obbligo di curare che nei carri ferroviari e negli autoveicoli il numero dei capi caricati sia proporzionato alla capienza del veicolo in modo che gli animali non abbiano a soffrire per eccesso di numero e che comunque non vengano altrimenti esposti a maltrattamenti o sofferenze.