(Regolamento di polizia veterinaria- art. 35)
                              Art. 35. 
 
 
  Lo speditore di animali equini, bovini, bufalini, ovini, caprini  e
suini ha l'obbligo  di  curare  che  nei  carri  ferroviari  e  negli
autoveicoli il  numero  dei  capi  caricati  sia  proporzionato  alla
capienza del veicolo in modo che gli animali non abbiano  a  soffrire
per eccesso di numero e che comunque non vengano altrimenti esposti a
maltrattamenti o sofferenze.