(Regolamento di polizia veterinaria- art. 36)
                              Art. 36. 
 
 
  Chiunque intende esercitare  il  trasporto  degli  animali  equini,
bovini, bufalini, ovini, caprini, suini e degli animali da cortile  a
mezzo di autoveicoli  deve  ottenere  l'autorizzazione  dal  prefetto
della   provincia   nel   cui   territorio   trovasi    la    rimessa
automobilistica, facendo regolare domanda nella quale deve indicare: 
    a) le proprie generalita' ed il domicilio; 
    b)  l'ubicazione  dell'autorimessa  di  cui  si  avvale  per   le
operazioni di lavaggio e di disinfezione; 
    c) il numero  degli  autoveicoli  e  dei  rimorchi  destinati  al
trasporto degli animali nonche' la sigla della provincia ed il numero
di targa di ciascuno. 
  Nella domanda deve  inoltre  dichiarare  che  ha  ottemperato  alle
disposizioni  riguardanti  l'autorizzazione  alla   circolazione   ed
all'esercizio di tale trasporto.