Art. 36. Chiunque intende esercitare il trasporto degli animali equini, bovini, bufalini, ovini, caprini, suini e degli animali da cortile a mezzo di autoveicoli deve ottenere l'autorizzazione dal prefetto della provincia nel cui territorio trovasi la rimessa automobilistica, facendo regolare domanda nella quale deve indicare: a) le proprie generalita' ed il domicilio; b) l'ubicazione dell'autorimessa di cui si avvale per le operazioni di lavaggio e di disinfezione; c) il numero degli autoveicoli e dei rimorchi destinati al trasporto degli animali nonche' la sigla della provincia ed il numero di targa di ciascuno. Nella domanda deve inoltre dichiarare che ha ottemperato alle disposizioni riguardanti l'autorizzazione alla circolazione ed all'esercizio di tale trasporto.