Art. 37. Gli autoveicoli ed i rimorchi adibiti al trasporto degli animali devono avere pavimento e pareti ben connessi, lavabili e disinfettabili e raccordati tra loro in modo da impedire la fuoruscita dei liquami. Quelli a furgone devono inoltre avere le pareti provviste, a conveniente altezza, di adeguate aperture per una sufficiente aerazione. Per il trasporto degli animali di piccola taglia per i quali e' possibile utilizzare autoveicoli e rimorchi a piani sovrapposti, il pavimento di detti piani deve essere raccordato alle pareti in modo da impedire la fuoruscita dei liquami.