(Regolamento di polizia veterinaria- art. 37)
                              Art. 37. 
 
 
  Gli autoveicoli ed i rimorchi adibiti al  trasporto  degli  animali
devono  avere  pavimento  e   pareti   ben   connessi,   lavabili   e
disinfettabili  e  raccordati  tra  loro  in  modo  da  impedire   la
fuoruscita dei liquami. Quelli a  furgone  devono  inoltre  avere  le
pareti provviste, a conveniente altezza, di adeguate aperture per una
sufficiente aerazione. 
  Per il trasporto degli animali di piccola taglia  per  i  quali  e'
possibile utilizzare autoveicoli e rimorchi a piani  sovrapposti,  il
pavimento di detti piani deve essere raccordato alle pareti  in  modo
da impedire la fuoruscita dei liquami.