(Regolamento di polizia veterinaria- art. 39)
                              Art. 39. 
 
 
  I trasporti di merci varie effettuati a mezzo  di  autoveicoli,  in
cui entrano a formare il carico anche animali da cortile contenuti in
gabbie o ceste purche' queste non superino complessivamente la  meta'
del carico totale, sono  esenti  dall'osservanza  delle  disposizioni
contenute nei precedenti articoli 31, 36, 37 e 38. 
  E' fatto obbligo, in  ogni  caso,  di  provvedere  alla  pulizia  e
disinfezione delle gabbie o ceste nonche' delle parti degli automezzi
che possono comunque essere state imbrattate da materiali provenienti
dagli animali trasportati.