Art. 39. I trasporti di merci varie effettuati a mezzo di autoveicoli, in cui entrano a formare il carico anche animali da cortile contenuti in gabbie o ceste purche' queste non superino complessivamente la meta' del carico totale, sono esenti dall'osservanza delle disposizioni contenute nei precedenti articoli 31, 36, 37 e 38. E' fatto obbligo, in ogni caso, di provvedere alla pulizia e disinfezione delle gabbie o ceste nonche' delle parti degli automezzi che possono comunque essere state imbrattate da materiali provenienti dagli animali trasportati.