Art. 41. Chiunque intende trasferire bestiame nei pascoli estivi (alpeggio, transumanza) deve farne domanda, almeno 15 giorni prima della partenza, al sindaco del comune ove il bestiame si trova, a mezzo del mod. n. 6 allegato al presente regolamento, indicando altresi' i pascoli di cui dispone per il periodo di alpeggio o transumanza. Il sindaco, valendosi del tagliando unito alla domanda, informa subito il comune di destinazione della data approssimativa di arrivo degli animali in quel territorio. Se lo spostamento avviene nell'ambito dello stesso comune e' sufficiente che l'interessato ne dia preventiva comunicazione all'autorita' comunale ai fini dell'adozione delle eventuali misure di polizia veterinaria.