(Regolamento di polizia veterinaria- art. 41)
                              Art. 41. 
 
 
  Chiunque intende trasferire bestiame nei pascoli estivi  (alpeggio,
transumanza)  deve  farne  domanda,  almeno  15  giorni  prima  della
partenza, al sindaco del comune ove il bestiame si trova, a mezzo del
mod. n. 6 allegato al  presente  regolamento,  indicando  altresi'  i
pascoli di cui dispone per il periodo di alpeggio o transumanza. 
  Il sindaco, valendosi del tagliando  unito  alla  domanda,  informa
subito il comune di destinazione della data approssimativa di  arrivo
degli animali in quel territorio. 
  Se lo  spostamento  avviene  nell'ambito  dello  stesso  comune  e'
sufficiente  che  l'interessato  ne  dia   preventiva   comunicazione
all'autorita' comunale ai fini dell'adozione delle  eventuali  misure
di polizia veterinaria.