Art. 42. Gli animali che si spostano per l'alpeggio o per la transumanza (monticazione) devono essere visitati dal veterinario comunale entro i tre giorni precedenti la partenza. Il veterinario comunale, in seguito al risultato favorevole della visita, rilascia il certificato di origine e di sanita' conforme al mod. n. 7 allegato al presente regolamento. I prefetti delle province interessate provvedono ad istituire posti di controllo sanitario nelle localita' di transito obbligato per il bestiame che non viene trasportato a mezzo ferrovia, tranvia o autoveicoli. L'esito del controllo viene annotato sul certificato di origine e di sanita' dal veterinario comunale o dal veterinario incaricato del servizio dal prefetto. I certificati devono essere consegnati, non piu' tardi del giorno successivo a quello dell'arrivo a destinazione, all'autorita' comunale del luogo. Il bestiame sui pascoli montani deve essere sottoposto a periodici controlli sanitari da parte del veterinario comunale, il quale, occorrendo, provvede anche a praticare i trattamenti immunizzanti che fossero resi obbligatori. Per il ritorno del bestiame alle sedi invernali (demonticazione) sono validi gli stessi certificati rilasciati per la monticazione sempreche' non intervengano contrari motivi sanitari. A tale scopo i certificati, muniti del visto dell'autorita' comunale, devono essere restituiti agli interessati entro i tre giorni precedenti la partenza.