(Regolamento di polizia veterinaria- art. 42)
                              Art. 42. 
 
 
  Gli animali che si spostano per l'alpeggio  o  per  la  transumanza
(monticazione) devono essere visitati dal veterinario comunale  entro
i tre giorni precedenti la partenza. 
  Il veterinario comunale, in seguito al risultato  favorevole  della
visita, rilascia il certificato di origine e di sanita'  conforme  al
mod. n. 7 allegato al presente regolamento. 
  I prefetti delle province interessate provvedono ad istituire posti
di controllo sanitario nelle localita' di transito obbligato  per  il
bestiame che non  viene  trasportato  a  mezzo  ferrovia,  tranvia  o
autoveicoli. L'esito del controllo viene annotato sul certificato  di
origine e di sanita'  dal  veterinario  comunale  o  dal  veterinario
incaricato del servizio dal prefetto. 
  I certificati devono essere consegnati, non piu' tardi  del  giorno
successivo  a  quello  dell'arrivo  a   destinazione,   all'autorita'
comunale del luogo. 
  Il bestiame sui pascoli montani deve essere sottoposto a  periodici
controlli sanitari da  parte  del  veterinario  comunale,  il  quale,
occorrendo, provvede anche a praticare i trattamenti immunizzanti che
fossero resi obbligatori. 
  Per il ritorno del bestiame alle  sedi  invernali  (demonticazione)
sono validi gli stessi certificati  rilasciati  per  la  monticazione
sempreche' non intervengano contrari motivi sanitari. A tale scopo  i
certificati, muniti del visto dell'autorita' comunale, devono  essere
restituiti  agli  interessati  entro  i  tre  giorni  precedenti   la
partenza.