(Regolamento di polizia veterinaria- art. 44)
                              Art. 44. 
 
 
  L'Alto Commissario per l'igiene e la sanita' pubblica puo' disporre
con apposita ordinanza che  gli  animali  che  vengono  spostati  per
l'alpeggio o  per  la  transumanza  siano  sottoposti  a  determinati
trattamenti immunizzanti.