(Regolamento di polizia veterinaria- art. 45)
                              Art. 45. 
 
 
  Agli effetti del disposto dell'art. 32 del testo unico delle  leggi
sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934,  n.  1265,  la
visita  sanitaria  degli  animali  in  importazione,  esportazione  o
transito  e  delle  carni,  dei  prodotti  ed   avanzi   animali   in
importazione e' fatta da veterinari di Stato o a cio' delegati  dallo
Stato, nelle  stazioni  di  confine,  nei  porti  e  negli  aeroporti
designati dall'Alto Commissariato per l'igiene e la sanita'  pubblica
e secondo gli orari stabiliti dai prefetti. 
  I predetti veterinari, presa visione dei certificati di  origine  e
di sanita' che devono scortare gli animali, le carni ed eventualmente
gli  altri  prodotti  animali,  procedono  a  riconoscerne  lo  stato
sanitario, notando  il  risultato  della  visita  e  l'ammontare  dei
diritti fissi relativi sopra  il  modulo  speciale  di  lasciapassare
(all'. modello n. 9), che viene da essi  consegnato  agli  uffici  di
dogana. 
  Nei casi di mancanza, dei  certificati  di  origine  e  di  sanita'
oppure qualora questi siano  riconosciuti  irregolari  o  scaduti,  i
veterinari ne danno immediata notizia oltreche' al prefetto, all'Alto
Commissariato  per  l'igiene   e   la   sanita'   pubblica   per   le
determinazioni del caso. 
  Gli uffici di dogana non possono  far  proseguire  gli  animali  in
importazione, esportazione o transito  e  le  carni,  i  prodotti  ed
avanzi  animali  in  importazione  se  non  dopo  aver  ricevuto   il
lasciapassare attestante l'esito favorevole della visita. 
  I certificati di origine e di sanita'  devono  essere  vistati  dai
veterinari addetti agli uffici di confine, di porto e  di  aeroporto,
all'atto della visita e scortare gli animali ed  i  prodotti  sino  a
destinazione. 
  Per gli animali che si importano temporaneamente i  certificati  di
origine e di sanita' possono  servire  per  la  riesportazione  degli
animali stessi  e  devono  pertanto  essere  allegati  alle  bollette
doganali.