Art. 45. Agli effetti del disposto dell'art. 32 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, la visita sanitaria degli animali in importazione, esportazione o transito e delle carni, dei prodotti ed avanzi animali in importazione e' fatta da veterinari di Stato o a cio' delegati dallo Stato, nelle stazioni di confine, nei porti e negli aeroporti designati dall'Alto Commissariato per l'igiene e la sanita' pubblica e secondo gli orari stabiliti dai prefetti. I predetti veterinari, presa visione dei certificati di origine e di sanita' che devono scortare gli animali, le carni ed eventualmente gli altri prodotti animali, procedono a riconoscerne lo stato sanitario, notando il risultato della visita e l'ammontare dei diritti fissi relativi sopra il modulo speciale di lasciapassare (all'. modello n. 9), che viene da essi consegnato agli uffici di dogana. Nei casi di mancanza, dei certificati di origine e di sanita' oppure qualora questi siano riconosciuti irregolari o scaduti, i veterinari ne danno immediata notizia oltreche' al prefetto, all'Alto Commissariato per l'igiene e la sanita' pubblica per le determinazioni del caso. Gli uffici di dogana non possono far proseguire gli animali in importazione, esportazione o transito e le carni, i prodotti ed avanzi animali in importazione se non dopo aver ricevuto il lasciapassare attestante l'esito favorevole della visita. I certificati di origine e di sanita' devono essere vistati dai veterinari addetti agli uffici di confine, di porto e di aeroporto, all'atto della visita e scortare gli animali ed i prodotti sino a destinazione. Per gli animali che si importano temporaneamente i certificati di origine e di sanita' possono servire per la riesportazione degli animali stessi e devono pertanto essere allegati alle bollette doganali.