(Regolamento di polizia veterinaria- art. 47)
                              Art. 47. 
 
 
  Allorche' una malattia  infettiva  viene  constatata  in  un  paese
estero e ne deriva possibilita' di contagio, l'Alto  Commissario  per
l'igiene  e  la  sanita'  pubblica  ordina  le  misure  proibitive  o
restrittive atte a proteggere il territorio nazionale.