Art. 48. L'importazione dall'estero degli animali, delle carni, del prodotti ed avanzi animali da paesi con i quali esistono speciali convenzioni veterinarie e' disciplinata dalle norme stabilite nelle convenzioni stesse. Per le provenienze da paesi con i quali non esistono convenzioni, e per i quali non sono in vigore divieti o limitazioni, si osservano le norme stabilite dagli articoli seguenti.