(Regolamento di polizia veterinaria- art. 48)
                              Art. 48. 
 
 
  L'importazione dall'estero degli animali, delle carni, del prodotti
ed avanzi animali da paesi con i quali esistono speciali  convenzioni
veterinarie e' disciplinata dalle norme stabilite  nelle  convenzioni
stesse. 
  Per le provenienze da paesi con i quali non esistono convenzioni, e
per i quali non sono in vigore divieti o limitazioni, si osservano le
norme stabilite dagli articoli seguenti.